DECRETO
LEGISLATIVO 17 marzo 1995, n. 111
Attuazione della direttiva n. 90/314/CEE concernente
i viaggi, le vacanze ed i circuiti "tutto compreso".
Art. 1. Ambito di applicazione
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano
ai pacchetti turistici definiti all'art. 2, venduti
od offerti in vendita nel territorio nazionale dall'organizzatore
o dal venditore, di cui agli articoli 3 e 4, in possesso
di regolare autorizzazione.
2. Il presente decreto si applica altresì ai
pacchetti turistici negoziati al di fuori dei locali
commerciali, ferme restando le disposizioni del decreto
legislativo 15 gennaio 1992, n. 50.
Art. 2. Pacchetti turistici
1. I pacchetti turistici hanno ad oggetto i viaggi,
le vacanze ed i circuiti "tutto compreso",
risultanti dalla prefissata combinazione di almeno
due degli elementi di seguito indicati, venduti od
offerti in vendita ad un prezzo forfettario, e di
durata superiore alle ventiquattro ore ovvero estendentisi
per un periodo di tempo comprendente almeno una notte:
a) trasporto;
b) alloggio;
c) servizi turistici non accessori al trasporto o
all'alloggio di cui all'art. 7, lettere i) e m), che
costituiscano parte significativa del "pacchetto
turistico".
2. La fatturazione separata degli elementi di uno
stesso "pacchetto turistico" non sottrae
l'organizzatore o il venditore agli obblighi del presente
decreto. Art.
3. Organizzatore di viaggio
1. Ai fini del presente decreto l'organizzatore di
viaggio è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, realizza
la combinazione degli elementi di cui all'art. 2 e
si obbliga in nome proprio e verso corrispettivo forfettario
a procurare a terzi pacchetti turistici;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art.
10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti
ivi stabiliti.
2. L'organizzatore può vendere pacchetti turistici
direttamente o tramite un venditore.
Art. 4. Venditore
1. Ai fini del presente decreto il venditore è:
a) colui che, in possesso dell'autorizzazione ai sensi
dell'art. 9 della legge 17 maggio 1983, n. 217, vende,
o si obbliga a procurare pacchetti turistici realizzati
ai sensi dell'art. 2 verso un corrispettivo forfettario;
b) l'associazione senza scopo di lucro di cui all'art.
10 della legge 17 maggio 1983, n. 217, nei limiti
ivi stabiliti.
Art. 5. Consumatore
1. Ai fini del presente decreto, consumatore è
l'acquirente, il cessionario di un pacchetto turistico
o qualunque persona anche da nominare, purché
soddisfi a tutte le condizioni richieste per la fruizione
del servizio, per conto della quale il contraente
principale si impegna ad acquistare senza remunerazione
un pacchetto turistico.
Art. 6. Forma del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto di vendita di pacchetti turistici
è redatto in forma scritta in termini chiari
e precisi.
2. Al consumatore deve essere rilasciata una copia
del contratto stipulato, sottoscritto o timbrato dall'organizzatore
o venditore.
Art. 7. Elementi del contratto di vendita di pacchetti
turistici
1. Il contratto contiene i seguenti elementi:
a) destinazione, durata, data d'inizio e conclusione,
qualora sia previsto un soggiorno frazionato, durata
del medesimo con relative date di inizio e fine;
b) nome, indirizzo, numero di telefono ed estremi
dell'autorizzazione all'esercizio dell'organizzatore
o venditore che sottoscrive il contratto;
c) prezzo del pacchetto turistico, modalità
della sua revisione, diritti e tasse sui servizi di
atterraggio, sbarco ed imbarco nei porti ed aeroporti
e gli altri oneri posti a carico del viaggiatore;
d) importo, comunque non superiore al venticinque
per cento del prezzo, da versarsi all'atto della prenotazione,
nonché il termine per il pagamento del saldo;
il suddetto importo è versato a titolo di caparra
ma gli effetti di cui all'art. 1385 del codice civile
non si producono allorché il recesso dipenda
da fatto sopraggiunto non imputabile, ovvero sia giustificato
dal grave inadempimento della controparte;
e) estremi della copertura assicurativa e delle ulteriori
polizze convenute con il viaggiatore;
f) presupposti e modalità di intervento del
fondo di garanzia di cui all'art. 21;
g) mezzi, caratteristiche e tipologie di trasporto,
data, ora, luogo della partenza e del ritorno, tipo
di posto assegnato;
h) ove il pacchetto turistico includa la sistemazione
in albergo, l'ubicazione, la categoria turistica,
il livello, l'eventuale idoneità all'accoglienza
di persone disabili, nonché le principali caratteristiche,
la conformità alla regolamentazione dello Stato
membro ospitante, i pasti forniti;
i) itinerario, visite, escursioni o altri servizi
inclusi nel pacchetto turistico, ivi compresa la presenza
di accompagnatori e guide turistiche;
l) termine entro cui il consumatore deve essere informato
dell'annullamento del viaggio per la mancata adesione
del numero minimo dei partecipanti previsto;
m) accordi specifici sulle modalità del viaggio
espressamente convenuti tra l'organizzatore o il venditore
e il consumatore al momento della prenotazione;
n) eventuali spese poste a carico del consumatore
per la cessione del contratto ad un terzo;
o) termine entro il quale il consumatore deve presentare
reclamo per l'inadempimento o l'inesatta esecuzione
del contratto;
p) termine entro il quale il consumatore deve comunicare
la propria scelta in relazione alle modifiche delle
condizioni contrattuali di cui all'art. 12.
Art. 8. Informazione del consumatore
1. Nel corso delle trattative e comunque prima della
conclusione del contratto, il venditore o l'organizzatore
forniscono per iscritto informazioni di carattere
generale concernenti le condizioni applicabili ai
cittadini dello Stato membro dell'Unione europea in
materia di passaporto e visto con l'indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità per l'effettuazione
del viaggio e del soggiorno.
2. Prima dell'inizio del viaggio l'organizzatore ed
il venditore comunicano al consumatore per iscritto
le seguenti informazioni:
a) orari, località di sosta intermedia e coincidenze;
b) generalità e recapito telefonico di eventuali
rappresentanti locali dell'organizzatore o venditore
ovvero di uffici locali contattabili dal viaggiatore
in caso di difficoltà;
c) recapito telefonico dell'organizzatore o venditore
utilizzabile in caso di difficoltà in assenza
di rappresentanti locali;
d) per i viaggi ed i soggiorni di minorenne all'estero,
recapiti telefonici per stabilire un contatto diretto
con costui o con il responsabile locale del suo soggiorno;
e) circa la sottoscrizione facoltativa di un contratto
di assicurazione a copertura delle spese sostenute
dal consumatore per l'annullamento del contratto o
per il rimpatrio in caso di incidente o malattia.
3. Quando il contratto è stipulato nell'imminenza
della partenza, le indicazioni contenute nel comma
1 devono essere fornite contestualmente alla stipula
del contratto.
4. È fatto comunque divieto di fornire informazioni
ingannevoli sulle modalità del servizio offerto,
sul prezzo e sugli altri elementi del contratto qualunque
sia il mezzo mediante il quale dette informazioni
vengono comunicate al consumatore.
Art. 9. Opuscolo informativo
1. L'opuscolo, ove posto a disposizione del consumatore,
indica in modo chiaro e preciso:
a) la destinazione, il mezzo, il tipo, la categoria
di trasporto utilizzato;
b) la sistemazione in albergo o altro tipo di alloggio,
l'ubicazione, la categoria o il livello e le caratteristiche
principali, la sua approvazione e classificazione
dello Stato ospitante;
c) i pasti forniti;
d) l'itinerario;
e) le informazioni di carattere generale applicabili
al cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea
in materia di passaporto e visto con indicazione dei
termini per il rilascio, nonché gli obblighi
sanitari e le relative formalità da assolvere
per l'effettuazione del viaggio e del soggiorno;
f) l'importo o la percentuale di prezzo da versare
come acconto e le scadenze per il versamento del saldo;
g) l'indicazione del numero minimo di partecipanti
eventualmente necessario per l'effettuazione del viaggio
tutto compreso e del termine entro il quale il consumatore
deve essere informato dell'annullamento del pacchetto
turistico;
h) i termini, le modalità, il soggetto nei
cui riguardi si esercita il diritto di recesso ai
sensi dell'art. 5 del decreto legislativo del 15 gennaio
1992, n. 50, nel caso di contratto negoziato fuori
dei locali commerciali.
2. Le informazioni contenute nell'opuscolo vincolano
l'organizzatore e il venditore in relazione alle rispettive
responsabilità, a meno che le modifiche delle
condizioni ivi indicate non siano comunicate per iscritto
al consumatore prima della stipulazione del contratto
o vengano concordate dai contraenti, mediante uno
specifico accordo scritto, successivamente alla stipulazione.
Art. 10. Cessione del contratto
1. Il consumatore può sostituire a sé
un terzo che soddisfi tutte le condizioni per la fruizione
del servizio, nei rapporti derivanti dal contratto,
ove comunichi per iscritto all'organizzatore o al
venditore, entro e non oltre quattro giorni lavorativi
prima della partenza, di trovarsi nell'impossibilità
di usufruire del pacchetto turistico e le generalità
del cessionario.
2. Il cedente ed il cessionario sono solidamente obbligati
nei confronti dell'organizzatore o del venditore al
pagamento del prezzo e delle spese ulteriori eventualmente
derivanti dalla cessione.
Art. 11. Revisione del prezzo
1. La revisione del prezzo forfettario di vendita
di pacchetto turistico convenuto dalle parti è
ammessa solo quando sia stata espressamente prevista
nel contratto, anche con la definizione delle modalità
di calcolo, in conseguenza della variazione del costo
del trasporto, del carburante, dei diritti e delle
tasse quali quelle di atterraggio, di sbarco o imbarco
nei porti o negli aeroporti, del tasso di cambio applicato.
2. La revisione al rialzo non può in ogni caso
essere superiore al 10% del prezzo nel suo originario
ammontare.
3. Quando l'aumento del prezzo supera la percentuale
di cui al comma 2, l'acquirente può recedere
dal contratto, previo rimborso delle somme già
versate alla controparte.
4. Il prezzo non può in ogni caso essere aumentato
nei venti giorni che precedono la partenza.
Art. 12. Modifiche delle condizioni contrattuali
1. Prima della partenza l'organizzatore o il venditore
che abbia necessità di modificare in modo significativo
uno o più elementi del contratto, ne dà
immediato avviso in forma scritta al consumatore,
indicando il tipo di modifica e la variazione del
prezzo che ne consegue.
2. Ove non accetti la proposta di modifica di cui
al comma 1, il consumatore può recedere, senza
pagamento di penale, ed ha diritto a quanto previsto
nell'art. 13.
3. Il consumatore comunica la propria scelta all'organizzatore
o al venditore entro due giorni lavorativi dal momento
in cui ha ricevuto l'avviso indicato al comma 2.
4. Dopo la partenza, quando una parte essenziale dei
servizi previsti dal contratto non può essere
effettuata, l'organizzatore predispone adeguate soluzioni
alternative per la prosecuzione del viaggio programmato
non comportanti oneri di qualsiasi tipo a carico del
consumatore, oppure rimborsa quest'ultimo nei limiti
della differenza tra le prestazioni originariamente
previste e quelle effettuate, salvo il risarcimento
del danno.
5. Se non è possibile alcuna soluzione alternativa
o il consumatore non l'accetta per un giustificato
motivo, l'organizzatore gli mette a disposizione un
mezzo di trasporto equivalente per il ritorno al luogo
di partenza o ad altro luogo convenuto, e gli restituisce
la differenza tra il costo delle prestazioni previste
e quello delle prestazioni effettuate fino al momento
del rientro anticipato.
Art. 13. Diritti del consumatore: recesso o annullamento
del servizio
1. Quando il consumatore recede dal contratto nei
casi previsti dagli articoli 11 e 12, o il pacchetto
turistico viene cancellato prima della partenza per
qualsiasi motivo, tranne che per colpa del consumatore,
questi ha diritto di usufruire di un altro pacchetto
turistico di qualità equivalente o superiore
senza supplemento di prezzo, o di un pacchetto turistico
qualitativamente inferiore previa restituzione della
differenza del prezzo, oppure gli è rimborsata,
entro sette giorni lavorativi dal momento del recesso
o della cancellazione, la somma di danaro già
corrisposta.
2. Nei casi previsti dal comma 1 il consumatore ha
diritto ad essere risarcito di ogni ulteriore danno
dipendente dalla mancata esecuzione del contratto.
3. Il comma 2 non si applica quando la cancellazione
del pacchetto turistico dipende dal mancato raggiungimento
del numero minimo di partecipanti richiesto ed il
consumatore sia stato informato in forma scritta almeno
venti giorni prima della data prevista per la partenza,
oppure da causa di forza maggiore, escluso in ogni
caso l'eccesso di prenotazioni.
Art. 14. Mancato o inesatto adempimento
1. In caso di mancato o inesatto adempimento delle
obbligazioni assunte con la vendita del pacchetto
turistico l'organizzatore e il venditore sono tenuti
al risarcimento del danno, secondo le rispettive responsabilità,
se non provano che il mancato o inesatto adempimento
è stato determinato da impossibilità
della prestazione derivante da causa a loro non imputabile.
2. L'organizzatore o il venditore che si avvale di
altri prestatori di servizi è comunque tenuto
a risarcire il danno sofferto dal consumatore, salvo
il diritto di rivalersi nei loro confronti.
Art. 15. Responsabilità per danni alla persona
1. Il danno derivante alla persona dall'inadempimento
o dalla inesatta esecuzione delle prestazioni che
formano oggetto del pacchetto turistico è risarcibile
nei limiti delle convenzioni internazionali che disciplinano
la materia, di cui sono parte l'Italia o l'Unione
europea, ed, in particolare, nei limiti previsti dalla
convenzione di Varsavia del 12 ottobre 1929 sul trasporto
aereo internazionale, resa esecutiva con legge 19
maggio 1932, n. 841, dalla convenzione di Berna del
25 febbraio 1961 sul trasporto ferroviario, resa esecutiva
con legge 2 marzo 1963, n. 806, e dalla convenzione
di Bruxelles del 23 aprile 1970 (C.C.V.), resa esecutiva
con legge 27 dicembre 1977, n. 1084, per ogni altra
ipotesi di responsabilità dell'organizzatore
e del venditore, così come recepite nell'ordinamento.
2. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in tre anni dalla data del rientro del viaggiatore
nel luogo di partenza, salvo il termine di diciotto
o dodici mesi per quanto attiene all'inadempimento
di prestazioni di trasporto comprese nel pacchetto
turistico per le quali si applica l'art. 2951 del
codice civile.
3. È nullo ogni accordo che stabilisca limiti
di risarcimento inferiori a quelli di cui al comma
1.
Art. 16. Responsabilità per danni diversi
da quelli alla persona
1. Le parti contraenti possono convenire in forma
scritta, fatta salva in ogni caso l'applicazione dell'art.
1341, secondo comma, del codice civile, limitazioni
al risarcimento del danno, diverso dal danno alla
persona, derivante dall'inadempimento o dall'inesatta
esecuzione delle prestazioni che formano oggetto del
pacchetto turistico.
2. La limitazione di cui al comma 1 non può
essere, a pena di nullità, comunque inferiore
a quanto previsto dall'art. 13 della convenzione internazionale
relativa al contratto di viaggio (C.C.V.), firmata
a Bruxelles il 23 aprile 1970, resa esecutiva con
legge 29 dicembre 1977, n. 1084.
3. In assenza di specifica pattuizione, il risarcimento
del danno è ammesso nei limiti previsti dall'art.
13 della convenzione internazionale relativa al contratto
di viaggio (C.C.V.), firmata a Bruxelles il 23 aprile
1970, resa esecutiva con legge 29 dicembre 1977, n.
1084 e dall'art. 1783 e seguenti del codice civile.
4. Il diritto al risarcimento del danno si prescrive
in un anno dal rientro del viaggiatore nel luogo della
partenza.
Art. 17. Esonero di responsabilità
1. L'organizzatore ed il venditore sono esonerati
dalla responsabilità di cui agli articoli 15
e 16, quando la mancata o inesatta esecuzione del
contratto è imputabile al consumatore o è
dipesa dal fatto di un terzo a carattere imprevedibile
o inevitabile, ovvero da un caso fortuito o di forza
maggiore.
2. L'organizzatore o il venditore apprestano con sollecitudine
ogni rimedio utile al soccorso del consumatore al
fine di consentirgli la prosecuzione del viaggio,
salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del
danno nel caso in cui l'inesatto adempimento del contratto
sia a questo ultimo imputabile.
Art. 18. Diritto di surrogazione
1. L'organizzatore o il venditore, che hanno risarcito
il consumatore, sono surrogati in tutti i diritti
e azioni di quest'ultimo verso i terzi responsabili.
2. Il consumatore fornisce all'organizzatore o al
venditore tutti i documenti, le informazioni e gli
elementi in suo possesso utili per l'esercizio del
diritto di surroga.
Art. 19. Reclamo
1. Ogni mancanza nell'esecuzione del contratto deve
essere contestata dal consumatore senza ritardo affinché
l'organizzatore, il suo rappresentante locale o l'accompagnatore
vi pongano tempestivamente rimedio.
2. Il consumatore può altresì sporgere
reclamo mediante l'invio di una raccomandata, con
avviso di ricevimento, all'organizzatore o al venditore,
entro e non oltre dieci giorni lavorativi dalla data
del rientro presso la località di partenza.
Art. 20. Assicurazione
1. L'organizzatore e il venditore devono essere coperti
dall'assicurazione per la responsabilità civile
verso il consumatore per il risarcimento dei danni
di cui agli articoli 15 e 16.
2. È fatta salva la facoltà di stipulare
polizze assicurative di assistenza al turista.
Art. 21.Fondo di garanzia
1. È istituito presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri - rubrica 43 relativa alle spese per
il turismo e lo spettacolo - un fondo nazionale di
garanzia, per consentire, in caso di insolvenza o
di fallimento del venditore o dell'organizzatore,
il rimborso del prezzo versato ed il rimpatrio del
consumatore nel caso di viaggi all'estero, nonché
per fornire una immediata disponibilità economica
in caso di rientro forzato di turisti da Paesi extracomunitari
in occasione di emergenze, imputabili o meno al comportamento
dell'organizzatore.
2. Il fondo è alimentato annualmente da una
quota pari allo 0,5% dell'ammontare del premio delle
polizze di assicurazione obbligatoria di cui all'art.
20 che è versata all'entrata del bilancio dello
Stato per essere riassegnata, con decreto del Ministro
del tesoro, al fondo di cui al comma 1.
3. Il fondo interviene, per le finalità di
cui al comma 1, nei limiti dell'importo corrispondente
alla quota così come determinata ai sensi del
comma 2.
4. Il fondo potrà avvalersi del diritto di
rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente.
5. Entro tre mesi dalla pubblicazione del presente
decreto verranno determinate con decreto del Presidente
del Consiglio dei Ministri di concerto con il Ministro
del tesoro le modalità di gestione e di funzionamento
del fondo.
Art. 22. Entrata in vigore
1. Il presente decreto entra in vigore sei mesi dopo
la data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.